Formazione obbligatoria docenti, rientra nella 40 ore per le attività funzionali all’insegnamento

La Corte di Cassazione si è espressa (sentenza 7320/19) in merito alla formazione dei docenti, divenuta obbligatoria in seguito alla previsione dell’articolo 1, comma 124, della legge n. 107/2015.

Obblighi lavoro docenti

La Corte, come riferisce ItaliaOggi, ha prima delineato gli obblighi del personale docente, ossia attività di insegnamento e attività funzionali.

Ricordiamo che è l’articolo 29 del CCNL 2007, confermato dal Contratto 2016/18, a indicare quali sono le predette attività funzionali e quante ore sono destinate alle medesime.

Le attività funzionali sono di carattere individuale e collegiale.

Tra gli adempimenti individuali rientrano le attività relative a:

  • preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
  • correzione degli elaborati;
  • rapporti individuali con le famiglie.

Le attività di carattere collegiale sono costituite da:

  • partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
  • partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, fino a 40 ore annue.

I Giudici della Corte evidenziano, pertanto, che le attività dei docenti non si esauriscono in quelle di insegnamento, ma comprendono anche “programmazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione …”.

Formazione docenti: rientra nelle attività di carattere collegiale

Dal quadro delineato dalla Cassazione, sottolinea ItaliaOggi, si evince chiaramente che le attività di formazione rientrano nelle 40 ore destinate agli impegni di carattere collegiale.

 

Fonte orizzontescuola.it

 

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